
Carrara Il tema delle case al Murlungo è uno dei più accesi. Brand Carrara è in grado di esporre i contenuti del parere istruttorio rilasciato da Arpat (Dipartimento di Massa-Carrara dell’Agenzia regionale per l’ambiente del 14 luglio 2026) con il quale si fa chiarezza sugli aggiornamenti conoscitivi prodotti per l’area residenziale ERP di via Murlungo in esito alla campagna d’indagine condotta tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Uno dei testi chiave ovviamente per il via libera della conferenza decisoria, un via libera che mantiene delle prescrizioni ma tutto sommato rassicurante.
Partiamo dallo scenario del suolo: le indagini evidenziano uno strato superficiale di riporto (0,5–0,7 m) di materiale litico da marmo e sabbie, pienamente conforme ai limiti di legge (CSC – concentrazione soglia di contaminazione – Colonna A, D.Lgs. 152/2006) per il verde pubblico/residenziale e privo di criticità nei test di cessione (DM 186/2006). Il profilo risulta dunque formalmente migliorativo rispetto ai precedenti quadri del SIR.
Il nodo della falda (Ferro e Manganese): L’unico scostamento tabellare riguarda Ferro e Manganese nelle acque sotterranee. L’analisi idrogeochimica inquadra tali eccedenze come il risultato di dinamiche naturali legate all’acquifero alluvionale-costiero apuano (ambienti riducenti/limoso-argillosi) e non a una contaminazione antropica locale. Data l’assenza di rischi volatili sanitari e il divieto assoluto di emungimento/uso potabile/irriguo imposto dall’ordinanza sindacale n. 262/2019, non emergono profili di rischio sanitario che impongano l’aggiornamento dell’AdR (Analisi di rischio sanitario-ambientale) per questa specifica dinamica, fermo restando il divieto d’uso della falda.
Pur prendendo atto che le analisi integrative sono state condotte dalla Parte in autonomia, Arpat certifica la coerenza del quadro normativo rispettato e conferma integralmente le prescrizioni del Decreto Regionale n. 8792/2021.
Ne consegue che la tenuta dell’operazione resta vincolata in via assoluta a tre architravi prescrittivi: e quindi, gestione rigorosa dei materiali di scavo (eventuale riuso in situ vincolato al DPR 120/2017 art. 25, altrimenti qualificate come rifiuto); obbligo di nuova AdR peggiorativa in caso di introduzione di volumi interrati o seminterrati; clausola di salvaguardia immediata: stop e attivazione di procedure di legge in caso di rinvenimento di anomalia in scavo.
In sostanza, i documento ARPAT sbroglia il contenzioso tecnico sulle matrici attuali (ridimensionando l’allarme chimico di fondo su Ferro e Manganese e certificando i riporti conformi al target residenziale), ma non deresponsabilizza la fase esecutiva: sposta la garanzia di sicurezza interamente sulla vigilanza di cantiere rispetto alle prescrizioni del 2021 (scavi, gestione terre, eventuali interrati).
Un approfondimento è d’obbligo sul concetto di AdR , l’Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale (disciplinata dall’Allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06), ovvero il procedimento quantitativo con cui si stima se i contaminanti eventualmente presenti nel suolo, nel sottosuolo o nella falda di un sito costituiscano un rischio inaccettabile per la salute umana (es. per inalazione di vapori, ingestione di suolo, contatto cutaneo o catena alimentare).
Nel caso specifico di Via Murlungo, la prescrizione del Decreto n. 8792/2021 (richiamata e confermata da ARPAT) impone che: «in caso di realizzazione di qualsiasi locale, abitabile e non, posto anche parzialmente al di sotto del piano campagna dovrà essere eseguita una nuova AdR, con riferimento ai peggiori dati di input esistenti».
Perché si richiede una nuova AdR se si fanno interrati/seminterrati? Il punto è che se scavi per realizzare box interrati, cantine, intercapedini o vani tecnici sotto il piano campagna, modifichi il profilo geometrico e stratigrafico del sito. In sostanza, creeresti una struttura interrata che può agire da “barriera” o, al contrario, favorire l’accumulo di eventuali vapori/gas (es. se nel sottosuolo ci fossero contaminanti volatili storici non emersi o in transizione). E avvicini le strutture di permanenza/frequentazione umana (o i volumi d’aria dei vani interrati) a quote di falda o di terreno profondo diverse rispetto a un edificio fondato a raso terra.
Pertanto, se il progetto originario (o una variante in corso d’opera) prevede di interrare anche parzialmente dei volumi, l’Arpat chiede di dimostrare matematicamente/probabilisticamente con un nuovo calcolo di rischio che quel volume interrato non diventi una zona di accumulo di rischio tossicologico per chi abita o frequenta quei locali. In definitiva, se il progetto rimane rigorosamente fuori terra (senza interrati né seminterrati), l’AdR validata nel 2021 resta il riferimento di “nulla osta”. Se invece si introduce qualsiasi volumetria sotto il piano campagna, si deve ricalcolare tutto ex novo inserendo i parametri peggiori per dimostrare che non c’è rischio sanitario: finché questa nuova AdR non viene prodotta e validata, l’interrato non si può autorizzare/realizzare in sicurezza.

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