
Carrara Con la sentenza n. 01477/2026, la prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha accolto il ricorso proposto dalle comproprietarie di “Villa Martinelli”, Mariapaola e Maria Antonella Antonella Antonioli, in una controversia con palazzo civico incentrata sulle previsioni del nuovo Piano Operativo Comunale (P.O.C.). La pronuncia offre un interessante spunto di riflessione sul confine tra la discrezionalità pianificatoria dell’ente pubblico e il principio di proporzionalità nell’imposizione di vincoli rigidi sul patrimonio edilizio degradato.
La vicenda nasce dall’impugnazione nel 2022, da parte delle cittadine Mariapaola e Maria Antonella Antonioli, delle deliberazioni consiliari che avevano inserito la loro proprietà (situata in via Sorgnano 4) nel tessuto R3 dedicato a “Ville e giardini storici”, assegnandole la stringente “classe di intervento 3”. Tale classificazione limita l’attività edilizia alla sola ristrutturazione conservativa. La proprietà – difesa dall’avvocato Francesca Lorieri – aveva invece richiesto tramite apposite osservazioni il passaggio al tessuto R5 (classe di intervento 5), una classificazione decisamente più flessibile che avrebbe consentito la demolizione e la ricostruzione del complesso. L’immobile, edificato nel 1949 su progetto dell’architetto Grigolini e con la giovanile collaborazione dell’allora studente Ezio Bienaimè, versa infatti da anni in uno stato di totale abbandono, rovina e inabitabilità, esteso anche al giardino pertinenziale. Condizioni che, secondo le ricorrenti, rendono impraticabile e antieconomico qualsiasi recupero puramente conservativo.
Il Comune di Carrara, costituitosi in giudizio con il patrocinio degli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, ha resistito l’insindacabile merito delle scelte urbanistiche e difendendo il presunto valore storico-testimoniale intrinseco del manufatto, che avrebbe giustificato la tutela a prescindere dallo stato di degrado o dall’effettivo apporto ideativo del Bienaimè.
Ma i magistrati fiorentini (Pierpaolo Grauso Presidente ed Estensore, Silvia De Felice e Davide De Grazia) hanno ribaltato la prospettiva comunale seguendo un preciso iter logico-giuridico. Pur confermando l’orientamento consolidato secondo cui le scelte di pianificazione del territorio godono di un’amplissima discrezionalità amministrativa (e che le osservazioni dei privati sono semplici apporti collaborativi non esigenti motivazioni analitiche), il Tar ha ricordato che tale potere incontra il limite invalicabile della manifesta illogicità e del travisamento dei fatti. Il Collegio ha rilevato una certa incoerenza nell’agire del Comune. Se da un lato l’amministrazione invocava la tutela legata alla prestigiosa firma di Bienaimè, dall’altro lo stesso P.O.C. ha inserito in ambiti meno restrittivi (R4 e R5) altri importanti edifici della città sicuramente riconducibili al medesimo architetto, come la vicina “Villa Leva”. Il passaggio chiave della sentenza censura le controdeduzioni del Comune, ridottesi all’astratta affermazione di un valore documentale non meglio precisato. Per i giudici, il pianificatore non può ignorare la realtà materiale: l’interesse pubblico al recupero del territorio deve essere perseguito “in maniera realistica”, aggravando i diritti del proprietario solo laddove vi siano valori storico-testimoniali “effettivamente esistenti e ancora apprezzabili”. Imporre un vincolo conservativo su un rudere, senza dimostrarne l’effettiva valenza, si traduce in un ostacolo al recupero stesso, in aperto contrasto con le linee guida del Piano.
Il Tar Toscana ha quindi annullato i provvedimenti nella parte d’interesse delle ricorrenti e ha ordinato al Comune di Carrara di conformarsi alla sentenza, procedendo a una nuova e più coerente classificazione urbanistica di Villa Martinelli e del suo giardino. Le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, sono state poste a carico del Comune, soccombente.

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