Carrara Sulla filiera corta nel marmo e l’obbligo di lavorazione in loco del 50% del prodotto estratto nelle cave in regime di agri marmiferi comunali, sarà direttamente la Corte Costituzionale a dire l’ultima parola. La proroga annunciata dalla giunta – da due a quattro anni per il primo traguardo da raggiungere – e criticata da più parti, sia da parte dell’opposizione che da Legambiente e Cgil, appare a questo punto più che giustificata non solo per le motivazioni avanzate dall’amministrazione – in sostanza, permettere anche a chi in questo momento è in difficoltà di potersi mettere in regola – ma anche sul piano giuridico. Perché gli effetti da parte di palazzo civico di un’eventuale procedura di infrazione, che può portare fino alla revoca della concessione, potrebbero poi comportare dolorosi procedimenti giudiziari qualora la Corte Costituzionale definisse illegittima la previsione del 50% in loco.

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Ma andiamo con ordine. La necessità di aspettare la decisione del supremo organo di giustizia costituzionale la si apprende da una raffica di ordinanze del Tar, ben nove, relative ad altrettanti ricorsi di numerose aziende di escavazione contro il Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara, approvato in consiglio comunale lo scorso 17 giugno 2024.

In tutti questi ricorsi il Comune è assistito dall’avvocato Domenico Iaria, mentre le aziende nei rispettivi ricorsi hanno vari avvocati: Domenico Spadafora, Cristiana Carcelli, Cristina Cattani, Luigi Cocchi, Antonella Vergine, Riccardo Diamanti, Sergio Menchini, Giuseppe Morbidelli, Roberto Righi, Antonio Lattanzi, Ferdinando Genovesi, Alessio Strenta, e speriamo di non dimenticarne alcuni con i quali ci scusiamo fin da ora.

Le nove ordinanze sono gemelle. Nella premessa si ricorda che oltre al regolamento sulla tracciabilità, i legali delle aziende hanno presentato motivi aggiunti relativi agli atti attuativi del regolamento stesso. Si contestano sia il sistema di tracciabilità in sé articolato in due fasi, la prima denominata “tracciabilità cava-pesa”, la seconda “tracciabilità pesa-opificio”, e la contabilizzazione della percentuale di lavorazione del “materiale da taglio” nella “filiera locale”, oltre la “tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio”.

La decisione del Tar

Ma ecco che i giudici amministrativi del Tar di Firenze spiegano che pende il giudizio di legittimità costituzionale in via principale (ricorso n. 39 del 24 ottobre 2025) proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana avverso le disposizioni della legge regionale 35/2015, come modificata dalla L.R. Toscana n. 52/2025, nella parte in cui, tra le modifiche, è stato previsto l’obbligo di sottoporre a lavorazione nel sistema produttivo locale almeno il 50 % dei materiali estratti nell’area Apuo-Versiliese (marmo di Carrara).

Ci dilunghiamo ma crediamo sia necessario per chiarezza, vista l’importanza e l’attualità dell’argomento. Il Tar riassume infatti che la questione di costituzionalità sollevata dal governo riguarda una serie di articoli della legge regionale n. 52/2025 che eccederebbero dalle competenze legislative regionali: fra questi, l’art. 4, comma 2, secondo cui il rilascio della concessione “è subordinato all’approvazione del progetto definitivo di cui al comma 5 e alla stipula di una convenzione che assicuri l’impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, da dimostrarsi mediante un sistema di tracciabilità del prodotto (…)”. Nel mirino anche gli articoli 5, commi 1 e 2, con i quali “il Comune dispone la coltivazione unitaria del sito estrattivo in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni (…)”. Si ipotizza anche l’illegittimità della modalità di rilascio della concessione, sempre con riferimento soprattutto all’obbligo di lavorazione in loco.

Sempre il Tar osserva che “ le disposizioni regolamentari comunali, sebbene adottate prima della modifica normativa di cui alla L.R. n. 52/2025, sono comunque attuative dell’obbligo legislativo regionale di lavorazione del 50% dei materiali nella filiera locale, che viene in rilievo nel suddetto giudizio di costituzionalità pendente”. E ancora: “se pure le questioni di costituzionalità proposte con il ricorso n. 39 del 24 ottobre 2025 non investono in specifico l’art. 38 della Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35, sulla cui base (in particolare, dei suoi commi 5 e 6) è stato emanato il Regolamento oggetto di gravame, l’eventuale pronuncia d’illegittimità costituzionale – di cui non è ovviamente possibile prevedere l’ampiezza – potrebbe travolgere quest’ultimo; esso infatti – proseguono i giudici del Tar – “definisce i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale”, ponendosi in posizione servente rispetto all’onere di lavorare almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale, sicché l’eventuale venir meno di tale previsione regionale, a seguito dell’accoglimento delle questioni di costituzionalità, renderebbe il Regolamento gravato privo di oggetto”.

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In definitiva, considerate le possibili ripercussioni su questi ricorsi della futura pronuncia della Corte Costituzionale, di cui è stato dato avviso alle parti il 25 febbraio 2026, si sospende il giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale stessa.

Perché è impugnata la Legge regionale

Dal sito della Corte Costituzionale si deduce, come ulteriore approfondimento, che il ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato deliberato nella seduta del 17 ottobre 2025, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 novembre del 2025.

https://www.cortecostituzionale.it/scheda-ricorso/2025/39

Si spiega che a detta della Presidenza del Consiglio dei Ministri “La legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale, relativamente a numerose disposizioni che, prevedendo l’obbligo di sottoporre a lavorazione nel sistema produttivo locale almeno il 50 per cento dei materiali estratti nell’area Apuo-Versiliese (marmo di Carrara)
eccedono dalle competenze regionali, per contrasto: a) con l’art.
117, comma 2, lettera e), della Costituzione, che attribuisce allo
Stato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza;
b) con l’art. 41 della Costituzione, che tutela la liberta’ di
iniziativa economica e ne ammette limiti solo se funzionali a
esigenze di utilita’ sociale e, comunque, secondo canoni di
ragionevolezza e proporzionalita’; c) con l’art. 120, primo comma,
della Costituzione, che vieta alle regioni di adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le regioni e che istituiscano dazi di importazione o
esportazione o transito”.
Insomma il regolamento della tracciabilità è precedente alle modifiche della legge regionale, ma come spiega il Tar, potrebbe essere rivoluzionato a seconda delle decisioni della Corte Costituzionale. Non resta che aspettare la pronuncia.

Massimo Braglia


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