
Carrara Il Tar della Toscana ha dato ragione al Comune di Carrara nella ultradecennale vicenda dell’attività di vendita di fiori all’interno del cimitero di Marcognano e ha respinto sia il ricorso originario sia quello presentato successivamente da parte della titolare, che era assistita dall’avvocato Ferdinando Genovesi. Il ricorso è del 2022, il Comune di Carrara era tutelato dagli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro.
Nella sentenza si ripercorrono i vari passaggi. E quindi: nel 2000 il Comune aveva autorizzato la vendita di fiori all’interno del cimitero, in deroga al divieto allora vigente, per ragioni di sicurezza legate al traffico di mezzi pesanti diretti alle cave.
Nel 2012 era stato vietato il transito dei mezzi pesanti sulla via di Marcognano e viale Potrignano, di fronte al cimitero; nel 2021 il sindaco aveva revocato l’ordinanza del 2000, prevedendo che l’attività potesse essere trasferita all’esterno del cimitero, in un’apposita area commerciale. Nel 2022 il Consiglio comunale aveva modificato il regolamento di polizia mortuaria, reintroducendo il divieto di commercio all’interno dei cimiteri.
La titolare dell’attività ha contestato questi provvedimenti davanti al Tar, sostenendo, fra l’altro, che la revoca fosse insufficientemente motivata e che il sindaco avesse oltrepassato i propri poteri.
Il Tar come detto ha ritenuto infondate le contestazioni.
Nel testo si ribadisce il concetto che un’amministrazione può revocare un proprio precedente provvedimento quando mutano le circostanze che ne avevano giustificato l’adozione, rispettando i presupposti previsti dalla legge.
Il riferimento normativo è l’articolo 21-quinquies della legge 241/1990.
Nel caso specifico, secondo il Tar l’autorizzazione del 2000 era legata a una situazione particolare: evitare che le persone acquistassero fiori lungo una strada interessata dal traffico intenso dei camion delle cave.
Venuto meno quel presupposto, a seguito del divieto di transito dei mezzi pesanti introdotto nel 2012, il Comune poteva rivalutare la situazione.
La conseguenza è che il giudice ha considerato adeguatamente motivata la revoca del 2021.
Questo non significa che qualsiasi autorizzazione amministrativa possa essere revocata liberamente: occorrono i presupposti di legge e una valutazione legittima dell’interesse pubblico.
Resta il fatto però che il Tar non ha autorizzato direttamente il trasferimento dell’attività. La sentenza precisa che l’ordinanza del sindaco del 2021 si limitava a revocare la precedente autorizzazione alla vendita all’interno del cimitero. Non disponeva direttamente il trasferimento dell’attività in un altro luogo.
Il Comune aveva previsto due posteggi commerciali nell’area antistante al cimitero, uno dei quali destinato alla vendita di fiori. Ma la concreta ricollocazione dell’attività era oggetto di un procedimento amministrativo distinto.
In termini pratici: il Tar ha confermato la legittimità della revoca dell’autorizzazione del 2000; non ha disposto direttamente il trasferimento della titolare; e non ha sostituito il Comune nelle decisioni amministrative ancora da assumere.
La sentenza, dunque, non equivale a un provvedimento comunale di trasferimento.
La titolare aveva impugnato anche la modifica del regolamento comunale del 2022, che vieta il commercio all’interno dei cimiteri, e la comunicazione con cui il Comune le aveva annunciato l’avvio del procedimento di trasferimento.
Su questo punto il Tar spiega come il divieto rientri nella discrezionalità del Comune e sia ragionevole, perché diretto a tutelare la sacralità dei luoghi cimiteriali. Aggiunge che, per una disposizione regolamentare di carattere generale come questa, l’amministrazione non era tenuta a fornire una motivazione specifica, richiamando l’articolo 3, comma 2, della legge 241/1990.
E ancora, si fa notare che si tratta di un atto preparatorio, che annuncia l’avvio dell’iter amministrativo ma non determina, da solo, un pregiudizio immediato.
Per questo la comunicazione non poteva essere contestata come se fosse già il provvedimento definitivo di trasferimento. Il giudice rileva inoltre che le contestazioni contro questi atti erano infondate anche nel merito.
In questo caso, il fatto che il ricorso della titolare sia stato respinto significa che il Tar ha ritenuto legittime le scelte comunali contestate.
La sentenza dispone la compensazione delle spese. Il Tar giustifica questa scelta con le peculiarità della vicenda.
Domanda d’obbligo. E ora? La sentenza rafforza significativamente la posizione del Comune, perché conferma la legittimità degli atti contestati. Ma bisogna distinguere la decisione del TAR dagli eventuali atti successivi necessari per concludere il procedimento di trasferimento. La sentenza precisa che la comunicazione di avvio del procedimento non è il provvedimento finale. Quest’ultimo dovrà essere eventualmente adottato nel rispetto della normativa applicabile.
In definitiva: il Tar ha riconosciuto al Comune di Carrara il potere di revocare la vecchia autorizzazione alla vendita di fiori all’interno del cimitero di Marcognano e ha ritenuto legittimo il divieto regolamentare di commercio nei cimiteri, senza però disporre direttamente il trasferimento dell’attività.
Pertanto, l’attività anche dopo questa sentenza resta dov’è in quanto non esiste un atto che ordini lo spostamento e neppure vi è un luogo già predisposto dove possa essere trasferita. Qualora il Comune dovesse procedere in una direzione, dovrà quindi emanare un nuovo provvedimento che ovviamente potrà essere impugnato. E non è escluso che venga già impugnata anche la sentenza del Tar.

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