Carrara La società Calacata Crestola (Gruppo Marbo) vince al Tar in una controversia con palazzo civico relativa al Piano operativo comunale, approvato a fine maggio del 2022, con il quale un’area a servizio della cava veniva invece trasformata in parte del territorio destinata ad usi agricoli e aree a prevalente naturalità. La sentenza in particolare prende in esame un ricorso del 2022 (avvocato Andrea Grazzini) nei confronti del Comune (avvocate Sonia Fantoni e Lucia Ferraro).

Si ricorda, da parte dei giudici, che la società Calacata Crestola srl svolge l’attività produttiva di estrazione di materiale lapideo di pregio nella cava di marmo n. 17, “Ruggetta A”. L’area è costituita per il 50,39% da agri marmiferi, ovvero appezzamenti appartenenti al demanio del Comune di Carrara e affidati in concessione alla società, e per il 49,61% da “beni estimati”, ossia terreni marmiferi oggetto di proprietà privata.

Tra le aree costituenti “beni estimati” rientrano le particelle nn. 13, 14,15, 16 e 17 del foglio 26 del catasto terreni del Comune di Carrara, esterne al perimetro del bacino estrattivo propriamente considerato, ma adibite allo svolgimento di attività accessorie e strumentali all’attività estrattiva. In concreto tali aree ospitano: la viabilità di arroccamento; vasche di gestione, punti di presa e canalette di ruscellamento delle acque meteoriche dilavanti e delle acque meteoriche di prima pioggia ricadenti nella viabilità e nel versante di cava; la zona di carico scaglie; il poggio ove i dipendenti lasciano il proprio mezzo per iniziare ad utilizzare i mezzi aziendali; il ravaneto.

Si ricorda che con deliberazione consiliare n. 60 del 6.08.2020, successivamente rettificata con deliberazione n. 73 del 20.11.2020, il Comune di Carrara adottava il piano operativo comunale, le cui previsioni assegnavano le citate particelle nn. 13, 14,15, 16 e 17 a zona E (“parti del territorio destinate ad usi agricoli”), quali “aree a prevalente naturalità” (V2).

Il 30.11.2020 Calacata Crestola presentava le proprie osservazioni, con le quali chiedeva che quei mappali fossero «deperimetrati dalle aree a prevalente naturalità (V2), deperimetrati dalla Zona E ed ascritti alla zona D allineando il perimetro a quanto effettivamente riscontrato in sito».

Ma con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 7.03.2022 il Comune di Carrara approvava le controdeduzioni alle osservazioni presentate dagli interessati e rigettava le osservazioni di Calacata Crestola. E infine il Consiglio comunale n. 49 del 31.05.2022 approvava il piano operativo, confermando l’assegnazione delle particelle nn. 13, 14,15, 16 e 17 alla zona territoriale omogenea E (“parti del territorio destinate ad usi agricoli”), area V2 (“aree a prevalente naturalità”).

I giudici del Tar “alla luce della documentazione tempestivamente depositata in giudizio”, condividono “le censure formulate dalla parte ricorrente”.

Si fa notare fra l’altro che “Gli elaborati grafici allegati al piano strutturale, e in particolare la relativa tavola delle invarianti strutturali, individuano con il reticolato color magenta l’area estrattiva, ricomprendendo al suo interno i mappali che il Comune di Carrara, con l’approvazione del piano operativo, ha inteso ascrivere alla zona territoriale omogenea E (“parti del territorio destinate ad usi agricoli”), area V2 (“aree a prevalente naturalità”). E ancora: “Il documento sopra citato, infatti, evidenzia chiaramente che i terreni di cui si discute – che con il piano operativo sono stati classificati in zona E, area V2 – sono in realtà inclusi dal piano strutturale nell’area estrattiva”.

Si aggiunge: “La circostanza è particolarmente evidente per quello che riguarda il percorso della strada di arroccamento, segnato nella tavola delle invarianti strutturali del piano strutturale con la doppia linea tratteggiata, il cui sedime ricade interamente all’interno dell’area estrattiva (ovvero del reticolato color magenta), dovendo dunque ritenersi non conforme al piano strutturale l’ascrizione, con il piano operativo, delle particelle che ospitano le sue anse orientali nella zona omogenea E (si veda il doc. 2 della parte ricorrente).

E l’inclusione dei mappali di cui si discute all’interno dell’area estrattiva è coerente con l’art. 20 delle norme tecniche di attuazione del piano strutturale del Comune di Carrara, che ricomprende nel sistema funzionale del marmo, oltre alle cave così come definite dal regolamento degli agri marmiferi del Comune di Carrara, anche i manufatti utilizzati per l’estrazione del marmo, la viabilità di arroccamento e le aree a servizio delle cave. É dunque fondata la critica formulata dalla società ricorrente in relazione all’incoerenza delle contestate previsioni con il contenuto del piano strutturale e dei suoi documenti grafici. Così come risulta fondata la doglianza con la quale la parte ricorrente rileva la mancata considerazione dell’attuale utilizzo delle stesse particelle quali aree pertinenziali funzionali al ciclo produttivo svolto nell’area di cava”. In conclusione, “il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento in parte qua e per quanto di ragione, del piano operativo e dei relativi elaborati”.

Il Comune dovrà pagare alla società Calacata Crestola le spese di lite nella misura di 3.000 euro oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Massimo Braglia


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