
Carrara. Ha ricevuto il cosiddetto “Daspo urbano” per diciotto mesi quale partecipante ad una rissa nei pressi di un locale della movida di Marina di Carrara. Contro il provvedimento del Questore di Massa-Carrara ha presentato ricorso al Tar, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, chiedendo l’annullamento del provvedimento stesso e la sospensiva. Ma, in attesa di decidere nel merito, con un’ordinanza, i giudici amministrativi toscani hanno detto no alla sospensiva, e quindi il Daspo resta in vigore, non si interrompe.
Protagonista dell’accaduto è una persona della quale nell’ordinanza non si forniscono le generalità, coperte da omissis, a tutela della privacy e del diritto alla riservatezza. Si spiega che ha presentato il ricorso contro Ministero dell’Interno e Questura di Massa-Carrara, come detto, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Massa-Carrara (non si specifica la data), con il quale si fa “divieto d’accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento nella “zona movida” di Marina di Carrara per diciotto mesi”, appunto il cosiddetto Daspo urbano.
Ma, aggiungono i giudici del Tar, “il ricorso non appare suscettibile di un positivo apprezzamento”, questo perché, si osserva, “la partecipazione del ricorrente alla rissa avvenuta nella notte (e non si specifica il giorno, ndr) in prossimità di un locale sito in Marina di Carrara, risulta incontestata, condotta quest’ultima che non poteva che integrare una valutazione di pericolosità sociale, essendo strettamente collegata a contesti di violenza urbana”. E si prosegue, nell’ordinanza: “Il daspo impugnato consente comunque al ricorrente il libero transito nelle strade interessate per le proprie esigenze di vita connesse a motivi di salute, studio, lavoro o famiglia, limitandosi a prevedere il divieto di stazionare in determinati locali o nelle loro immediate vicinanze”. Quindi, “non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare”; spese compensate in questa fase, respinta l’istanza cautelare. Il tema sarà riaffrontato compiutamente nell’udienza di merito. E’ poi lo stesso Tar a specificare di ritenere sussistenti i presupposti perché, “a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata”, la Segreteria proceda all’oscuramento delle generalità del firmatario del ricorso. (M.B.)

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