Carrara A distanza di un giorno, non cambia il responso del Tar della Toscana rispetto al superderby di Pasquetta tra Carrarese e Spezia: dopo aver respinto la richiesta di un singolo supporter, Gabriele Pierini, oggi venerdì 3 aprile il presidente della sezione quarta del Tribunale amministrativo della Toscana ha emesso un analogo decreto anche a fronte del ricorso della società Spezia Calcio s.r.l. – Societa’ Sportiva Professionistica, che era assistita dagli avvocato Giovanni Adami, Lorenzo Contucci, Paolo Alberto Reineri, Daniele Labbate; il ricorso era contro il Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Massa Carrara, Questura di Massa-Carrara, non costituiti in giudizio e nei confronti della Carrarese Calcio 1908 S.r.l., non costituita in giudizio.

Obiettivo delle carte bollate era annullare (e nell’immediato, sospenderne l’efficacia) i provvedimenti che avevano portato alla decisione di vietare la vendita dei biglietti per lunedì di Pasquetta ai tifosi residenti in provincia della Spezia. E quindi, in particolare, il decreto del Prefetto della Provincia di Massa-Carrara, prot. n. 0014747, emesso in data 27.3.2026 e successivamente comunicato, con il quale, in relazione alla partita di calcio Carrarese – Spezia in programma il 6.4.2026 allo stadio “Dei quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara, è stata disposta la misura del divieto di vendita dei tagliandi di ingresso per tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di La Spezia; la nota del Questore di Massa Carrara n. 14207 del 10.3.2026, non conosciuta nel suo tenore testuale; la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS) n. 12 del 23.3.2026, con la quale l’incontro calcistico in oggetto è stato rinviato alla valutazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (CASMS) per la valutazione di adeguate misure di rigore; la determinazione del CASMS n. 14/2026 del 23.3.2026, con la quale è stato chiesto al Prefetto di Massa-Carrara di valutare la possibilità di adottare il divieto di vendita dei biglietti per l’incontro in oggetto ai residenti nella provincia di La Spezia, non nota nel suo tenore testuale; il verbale della seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 23.3.2026 e il parere espresso dal Questore di Massa-Carrara in tale occasione, non noti nel loro tenore testuale; si chiede inoltre l’annullamento o la sospensione “di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale”.
Ma il presidente del Tar ribadisce che “come costantemente ripetuto da questo Tribunale in fattispecie analoghe, l’intervento del giudice amministrativo, in materia in cui la legge attribuisce all’Autorità di pubblica sicurezza ampi poteri discrezionali, non può essere “sostitutivo nel merito” delle valutazioni che competono agli organismi competenti; il giudice amministrativo è chiamato solo ad una verifica che la valutazione discrezionale dell’amministrazione non sia del tutto illogica, priva di riscontri fattuali e sproporzionata”. E, si fa notare, nel caso in questione, “il provvedimento del Prefetto di Massa-Carrara non appare connotato dalla suddetta illogicità, giacché richiama circostanze di scontro, conflittualità tra tifoserie di territori confinanti, informative di polizia, elementi fattuali che possono incidere sulla valutazione di pericolosità; il provvedimento poi chiude evidenziando come l’attuale posizionamento in classifica dello Spezia “rende ancora più critica la situazione, rischiando di ingenerare ulteriori conflittualità dovute anche all’andamento e all’esito della partita, in una situazione già di per sé particolarmente tesa”.

Pertanto, aggiunge il presidente di sezione del Tar, “considerato che in tal contesto risulta prevalente, rispetto ai pur sussistenti interessi della società ricorrente, l’esigenza di garantire l’incolumità pubblica e l’ordine pubblico, possono essere tutelati soltanto con azioni preventive aventi portata cautelare rispetto al possibile verificarsi di fatti pregiudizievoli”, respinge l’istanza di misure cautelari provvisorie. Se ne parlerà nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.

Analoghe le motivazioni del decreto di ieri, giovedì 2 aprile 2026, in merito al ricorso di Gabriele Pierini (avvocato Maurizio Maria Scaccabarozzi). Nel decreto, si ricordava che nella determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (C.A.S.M.S.) n. 14/2026 del 23.03.2026, il Comitato aveva evidenziato che “L’incontro è stato rimesso alle sue valutazioni in ragione della accesa e atavica rivalità tra le due tifoserie sfociata in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica e in gravi episodi di violenza, anche al di fuori del contesto di incontri di calcio, facendo riferimento, in particolare, ad uno specifico episodio del 2011, concernente il ferimento mortale, a La Spezia, di un tifoso spezzino al termine di una lite con un tifoso della Carrarese, nonché alle violenze occorse tra gruppi di tifosi in occasione dei festeggiamenti del Capodanno 2023 a Cerreto Laghi (RE), località sciistica sita negli appennini”; ed ancora, con la citata determinazione, il Comitato, “Apparendo probabili che anche in occasione della gara in argomento si possono verificare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha richiesto […] di valutare la possibilità di adottare il provvedimento di divieto di vendita di taglianti e residenti nella provincia di La Spezia”

Nel decreto si osservava che l’interesse rappresentato dal singolo ricorrente deve essere bilanciato con l’interesse pubblico alla sicurezza e incolumità pubblica, posto dall’amministrazione a fondamento del provvedimento gravato. Il presidente del Tar aveva ricordato che decisioni diverse rispetto all’ampia discrezionalità degli organi a ciò istituzionalmente preposti, erano avvenute ad esempio quando erano state “prese in considerazione conflittualità tra tifoserie diverse da quelle coinvolte nella gara sulla quale l’Autorità interviene”. Ma non è questo il caso.

Quindi, ricapitolando, in Curva Sud potranno assistere al superderby di lunedì alle 19,30 solo i tifosi dello Spezia non residenti nella provincia spezzina e in più dotati di tesserà fedeltà.

Massimo Braglia


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