
Carrara Con la sentenza numero 90, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità degli articoli 4, comma 2, 5, commi 1 e 2, 6, 9 e 14 della legge della Regione Toscana 21 agosto 2025, n. 52, che vincolano a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il cinquanta per cento dei materiali ornamentali estratti nell’area apuo-versiliese. https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/90
Come si spiega in un comunicato stampa apparso sul sito della stessa Corte Costituzionale oggi, giovedì 28 maggio, “Tali disposizioni, anzitutto, interferiscono con l’assetto concorrenziale del mercato e ne alterano le dinamiche, violando così la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “tutela della concorrenza”, che dev’essere regolata in modo uniforme sul territorio dello Stato e non tollera una disciplina “per zone”, idonea a creare dislivelli di regolazione e barriere territoriali”.
E ancora, la disciplina restrittiva non rinviene «un’immediata e plausibile giustificazione in un obiettivo legittimo e in motivi imperativi di interesse generale» e non si inquadra nel novero delle misure compensative, ma si risolve in «prescrizioni cogenti, applicabili in maniera rigida e indiscriminata», lesive del canone di proporzionalità. Sempre nel comunicato si specifica che “Le previsioni censurate, nell’erigere una barriera protezionistica a danno delle imprese che operano in un diverso contesto territoriale, si pongono in contrasto anche con l’articolo 120 della Costituzione, che vieta di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni e di limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro”.
Infine, «la restrizione della concorrenza e della libera circolazione non si ripercuote soltanto sull’ordine del mercato e sul suo assetto complessivo, ma anche sulla libertà di iniziativa economica dei singoli», in quanto non persegue obiettivi di salvaguardia dell’ambiente o altri interessi meritevoli di speciale tutela e comunque si traduce in una misura sproporzionata, incidendo su «un aspetto qualificante della libertà tutelata dall’art. 41 Cost., che si estrinseca nella facoltà di adottare le scelte organizzative più appropriate».
Ma facciamo un passo indietro: del ricorso pendente alla Consulta si era appreso da una raffica da una raffica di ordinanze collegiali del Tar, ben nove, pubblicate a inizio marzo 2026, relative ad altrettanti ricorsi di numerose aziende di escavazione contro il Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara, approvato in consiglio comunale lo scorso 17 giugno 2024. In queste ordinanze si faceva proprio riferimento al fatto che fosse pendente il giudizio di legittimità costituzionale in via principale (ricorso n. 39 del 24 ottobre 2025) proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana avverso le disposizioni della legge regionale 35/2015, come modificata dalla L.R. Toscana n. 52/2025, nella parte in cui, tra le modifiche, è stato previsto l’obbligo di sottoporre a lavorazione nel sistema produttivo locale almeno il 50 % dei materiali estratti nell’area Apuo-Versiliese (marmo di Carrara).
Il Tar aveva riassunto che la questione di costituzionalità sollevata dal governo riguarda una serie di articoli della legge regionale n. 52/2025 che eccederebbero dalle competenze legislative regionali.
https://www.brandcarrara.it/carrara-e-cave-piu-tempo-per-la-filiera-il-pd-condivide-la-scelta/
Come noto, nei mesi scorsi, vi erano state polemiche accesissime a fronte della decisione della maggioranza di concedere una proroga di due anni per il raggiungimento dell’obiettivo del 50 per cento. Varie le voci contrarie, da paryte della minoranza ma anche Legambiente e la Cgil, mentre la maggioranza aveva fatto quadrato nel difendere la proroga. Alla luce di questa sentenza, i cui effetti ovviamente dovranno essere valutati, la scelta della proroga appare quanto mai sensata: non osiamo immaginare cosa sarebbe successo, a livello di cause civili e richieste di maxi risarcimenti, se l’amministrazione avesse già avviato la procedura di caducazione nei confronti delle imprese “inadempienti” (ma che in realtà, come sostiene la Corte Costituzionale, non sono più inadempienti perché quell’obbligo è incostituzionale).
Occorre adesso capire quali correttivi adotterà palazzo civico per ottemperare a questa pronuncia della Corte Costituzionale, anche perché nelle prossime settimane c’è da attendersi che il Tar prenderà atto della pronuncia della Corte Costituzionale. Insomma, la lavorazione in loco non può essere indotta per decreto. C’è chi la fa, c’è chi punta al saper fare delle nostre maestranze, ma se qualcuno non la ritiene sostenibile o utile al proprio business, non può essere obbligato.
Massimo Braglia

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