Carrara Il Tar conferma il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi residenti in provincia di Firenze in vista della sfida di venerdì 23 gennaio alle 20,30 allo stadio dei Marmi tra Carrarese e Empoli. Il Tar ha infatti emesso un decreto in merito al ricorso presentato dall’Empoli Fc (avvocati Alberto Maria Bruni e Giovanni Taddei Elmi), ricorso contro Prefettura di Massa-Carrara, Questura di Massa-Carrara, Ministero dell’Interno, Questura di Firenze, non costituiti in giudizio; e nei confronti della Carrarese Calcio 1908 S.r.l., non costituita in giudizio. Obiettivo era l’annullamento, e la sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di Massa-Carrara del 15.1.2026, relativo appunto al divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Firenze.

Nelle premesse, si ricorda che nel ricorso si nega “la sussistenza di una storica conflittualità tra le tifoserie dell’Empoli e della Carrarese” e si interpretano “in senso riduttivo, gli scontri che si sarebbero registrati tra le “stesse tifoserie in occasione della gara di andata tenutasi in Empoli il 28.9.2025”, cui secondo parte ricorrente gli ultra dell’Empoli non avrebbero preso parte in alcun modo”.

I giudici ricordano però che “le limitazioni preventive adottate a tutela dell’ordine pubblico, in occasione degli eventi sportivi, dagli organi a ciò istituzionalmente preposti, hanno carattere cautelare e costituiscono espressione di ampia discrezionalità”. Nel caso specifico, aggiunge il Tar, “il Prefetto di Massa-Carrara richiama, da un lato, gli scontri avvenuti tra le tifoserie nel corso della partita di andata Empoli-Carrerese (che hanno portato all’emissione di molti Daspo, mentre altri, si riferisce, sarebbero in corso di emissione), dall’altro richiama l’attività investigativa svolta dalla competente Questura, dalla quale sarebbe emerso il proposito di organizzare scontri vendicativi in previsione della partita di ritorno Carrerese-Empoli; si è quindi in presenza di una valutazione discrezionale della competente autorità di Pubblica sicurezza (che definisce “altamente probabile” il verificarsi di “gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”: Comitato competente in data 7 gennaio 2026) che non appare priva di logica, così che non risulta sindacabile nel merito il giudizio relativo alla sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico evidenziati nel provvedimento impugnato (interesse pubblico primario, prevalente sugli interessi fatti valere dalla società sportiva con il presente ricorso)”.

Insomma, respinta l’istanza di misure cautelari provvisorie. Viene inoltre fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 febbraio 2026, ma la partita è in programma come detto venerdì 23 gennaio 2026, fra due giorni. (M.B.)


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