Carrara Analizziamo le due ordinanze parallele della Corte di Cassazione a firma del presidente Antonio Manna (relatore Rossana Giannaccari, le n. 3178 e 3179 delle sezioni Unite) che, come già anticipato dalla sindaca di Carrara Serena Arrighi nei giorni scorsi, hanno stabilito che «E’ escluso il godimento perpetuo, la concessione è necessariamente temporanea» (si parla di agri marmiferi comunali, sono esclusi i cosiddetti beni estimati, ad oggi considerati di proprietà privata, in attesa di una pronuncia ulteriore proprio della Cassazione).

Le ordinanze sono del 16 dicembre 2025 e sono state pubblicate il 12 febbraio 2026, e intervengono sui ricorsi proposti da numero aziende carraresi del settore marmo, in particolare escavazione. La Suprema Corte ricostruisce innanzitutto che le imprese hanno richiesto, in via principale, al Tribunale di Massa che fosse “accertato e dichiarato il loro diritto reale perpetuo di godimento – diritto di livello – sui beni denominati Agri Marmiferi, rappresentati da aree estrattive appartenenti al patrimonio del Comune di Carrara specificamente indicate attraverso le particelle catastali; in via subordinata, hanno richiesto l’accertamento del diritto ad ottenere un indennizzo per l’illegittima ablazione del loro diritto reale perpetuo di godimento su tali agri marmiferi, in misura corrispondente al valore di mercato dei beni stessi, con conseguente richiesta di condanna del Comune al pagamento dell’indennità riconosciuta spettante”. Le aziende inoltre hanno spiegato che i giacimenti marmiferi deel bacino estrattivo delle Alpi Apuane e ricompresi nel territorio del Comune di Carrara sono assoggettati a regimi giuridici differenziati: da un lato, vi sono i cosiddetti agri marmiferi, per cui qui si controverte, la cui titolarità appartiene al Comune odierno convenuto mentre al privato livellario appartiene il diritto reale di godimento (ed escavazione) del bene; dall’altro lato, vi sono i cosiddetti beni estimati oggetto di proprietà dei privati. Le aziende, “sul presupposto di essere titolari del diritto di livello in virtù degli atti di trasferimento prodotti in giudizio risalenti alla legislazione estense, hanno lamentato che il Comune di Carrara avrebbe leso il loro diritto reale di godimento con due distinte delibere. Con delibera n.46 del 2 luglio 2020, il Comune aveva proceduto alla ricognizione degli agri marmiferi comunali e, con la successiva delibera n.47/2020, recante l’approvazione del Regolamento degli agri marmiferi del Comune di Carrara, aveva stabilito che anche i diritti di livello perpetuo sarebbero decaduti a far data dal 31.10.2023, specificando che, dopo tale data, le concessioni sulle cave sarebbero state soggette a gara pubblica”. Le imprese ” hanno lamentato che, con le citate delibere, la loro posizione di titolari del diritto soggettivo di livello sarebbe stata degradata a quella di mero titolare di concessione amministrativa”.

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Le società hanno impugnato le due delibere innanzi al Tar Toscana, che ha sospeso i giudizi, in attesa della pregiudiziale decisione del giudice civile in ordine all’esistenza di un diritto soggettivo, ovvero del diritto di livello. Le imprese avevano chiesto che fosse affermata la giurisdizione del giudice ordinario; il Comune del giudice amministrativo e anche il il Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha concluso per il rigetto del ricorso e l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

La Cassazione, nelle sue argomentazioni, riassume che le società non chiedono non solo e non tanto l’attribuzione della controversia al giudice ordinario, ma che sia riconosciuta la titolarità di diritti di livello perpetui “nonché il riconoscimento di un serio ristoro, in caso di perdita di tali beni”. Si fa notare che a sostegno della propria tesi, le società ricorrenti richiamano alcune pronunce della Corte di Cassazione stessa in ordine alla vigenza del diritto estense, che assimilerebbe il diritto di livello ad un rapporto enfiteutico perpetuo, avente origine in una concessione amministrativa di godimento su di un bene pubblico.

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Ma i giudici ribattono che la tesi delle imprese non è condivisibile. Si ricostruisce in dettaglio che nell’ordinamento statale italiano, la norma di riferimento in materia di agri marmiferi apuani è rappresentata dall’art. 64 della legge 29 luglio 1927, n. 1443 (“legge mineraria”), che ha abrogato la legislazione previgente, stabilendo in modo chiaro che “Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino ad ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento, da approvarsi dal Ministro per l’economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi”.

L’art.53 della Legge mineraria del 1927 prevede, altresì, che le concessioni di miniere senza limiti di tempo siano mantenute come concessioni perpetue.

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Il diritto estense, per le cave di Massa e Carrara, è rimasto in vigore anche dopo l’unificazione della legislazione attuata con la legge 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto non era stato emanato il regolamento di cui all’art. 64 della legge, che demandava ai comuni di Massa e Carrara la disciplina, con regolamento da approvarsi dal Ministero per l’economia nazionale, delle concessioni dei rispettivi agri marmiferi. La legge Regionale Toscana n.68/1994 ha dettato i principi ai quali i Comuni di Massa e Carrara avrebbero dovuto attenersi nell’emanazione dei regolamenti previsti dall’art.64 del R.D. n.1927 del 1443 ed ha stabilito i principi di temporaneità ed onerosità delle concessioni in deroga alla perpetuità prevista dal diritto estense. Si ricorda inoltre che Con deliberazione del 29.12.1994 n.88, il Comune di Carrara ha adottato il primo Regolamento per la concessione degli agri marmiferi che ha improntato a profili pubblicistici il regime applicabile agli agri marmiferi comunali classificati come beni del patrimonio indisponibile del Comune. Il Regolamento prevede che la coltivazione delle cave avvenga in base ad atti concessori che hanno natura temporanea, che il canone sia commisurato non più sulla rendita agricola del terreno, come previsto nella legislazione estense, ma in relazione al valore di mercato del marmo prodotto ed esportato dalla cava.

Ulteriore elemento di discrimine rispetto al livello è che la coltivazione della cava non possa essere ceduta a terzi e sono, perciò, vietati l’affitto, la subconcessione in qualsiasi forma e l’appalto della coltivazione.

La concessione è ancora trasferibile per atto tra vivi previa autorizzazione preventiva della Giunta Comunale ed è prevista un’attività di ricognizione da parte del Comune. Ulteriore differenza risiede nel fatto che, in relazione alle cave, il livello non può essere assimilato del tutto all’enfiteusi perché è assente il profilo dell’obbligo di miglioramento del fondo e dell’affrancazione.

Con l’adozione del regolamento, le norme estensi hanno cessato di avere vigore, come disposto dall’art. 64 del R.d. 1443/27. La legislazione successiva rafforza l’aspetto pubblicistico nell’ambito delle concessioni delle cave.

Non solo, si ricorda che “La giurisprudenza di questa Corte, sin dalle pronunce più remote, aveva colto, in modo coerente, la differenza tra il diritto di livello in generale e quello relativo all’esercizio delle cave”.

(l’immagine qui sopra è stata generata dall’intelligenza artificiale)

E ancora, la Cassazione ribadisce che “La sentenza della Corte Costituzionale n.488 del 1995 sancisce, in modo netto, l’incompatibilità della legislazione estense con i principi fissati dalla legge dello Stato, e perciò non coordinabile con quest’ultima. Tra questi principi rientra proprio la perpetuità della concessione, stabilita dalla legge estense incompatibile con il principio della temporaneità stabilito dall’art. 21 della legge mineraria, applicabile anche alle cave in regime di concessione ai sensi dell’art. 45, secondo comma. Secondo il giudice delle leggi, la legislazione estense è improntata a schemi privatistici, che assimilano il diritto del concessionario all’enfiteusi, con la differenza però della mancanza dell’obbligazione di migliorare il fondo e del diritto di affrancazione; tale disciplina rimetteva all’arbitrio del concessionario lo sfruttamento della cava, al di fuori di ogni controllo del Comune sulla sua attività. La Corte Costituzionale osserva che anche le norme che prevedono la sanzione facoltativa di caducità della concessione nei casi di alienazione o cessione di esercizio non autorizzata o di inoperosità della cava per un biennio sono inadeguate a soddisfare le esigenze del pubblico interesse connesse con la coltivazione delle cave, perché non ne assicurano la continua attività e lo sviluppo, né garantiscono il diritto del Comune alla integrità del suo patrimonio ed alla inalienabilità delle cave, contro le usurpazioni e i trasferimenti illegittimi delle concessioni e gli altri abusi da parte dei privati. A differenza dei livelli, la disciplina dell’esercizio delle cave, prevista nel R.D. n. 1443 del 1927, ha un’impronta schiettamente pubblicistica e, attese le finalità di utilità generale, è sottoposta alla vigilanza della Pubblica Amministrazione”. Inoltre, “Uno degli aspetti presi in considerazione dalla Corte Costituzionale è proprio la regola della temporaneità della concessione stabilita dall’art. 21 della legge mineraria rispetto alla perpetuità prevista dalla legislazione estense. Altro aspetto riguarda il divieto di alienazione della concessione o di cessione del suo esercizio senza l’autorizzazione dell’amministrazione concedente, sanzionato con la nullità dell’atto (art.27) nella legge vigente mentre la legge estense prevedeva soltanto il potere del Comune di risolvere il contratto col concessionario per inadempimento. In generale i due sistemi si differenziano profondamente in ordine al perseguimento delle finalità di interesse pubblico: la legislazione estense è improntata a schemi privatistici, che assimilano il diritto del concessionario all’enfiteusi, con la differenza però della mancanza dell’obbligazione di migliorare il fondo e del diritto di affrancazione; al contrario, la disciplina delle cave nella legge mineraria del 1927, al pari di quella delle miniere, ha un’impronta schiettamente pubblicistica, direttamente ordinata a fini di utilità generale e comportante l’assoggettamento della coltivazione della cava alla vigilanza della pubblica amministrazione tendente a controllare che essa si svolga con modalità tecniche e con mezzi economici adeguati. Infine, la Corte Costituzionale evidenzia il rilievo di un altro interesse generale, col quale la prosecuzione delle attività estrattive deve armonizzarsi, ovvero l’interesse alla salvaguardia del territorio e dell’ambiente. La diversa impostazione dei due sistemi e la reciproca inadattabilità di nuclei fondamentali delle rispettive discipline escludono che l’art. 64, terzo comma, del r.d. n. 1443 del 1927 possa essere interpretato come norma recettizia dell’ordinamento delle leggi estensi. L’art. 64 ha mantenuto in vigore la legislazione preunitaria solo in via transitoria, fino al giorno dell’entrata in vigore dei detti regolamenti: ai Comuni di Massa e Carrara è attribuito un potere regolamentare autonomo, con efficacia analoga a quella della legge e quindi abilitato anche a incidere sui rapporti privati in funzione di un rinnovamento della disciplina della coltivazione delle cave in conformità della legge mineraria e nei limiti della legislazione regionale protettiva del territorio e dell’ambiente. Non viene, invece, in considerazione il limite dell’obbligo di indennizzo, posto che l’assoggettamento alla regola della temporaneità anche dei rapporti pendenti non comporta revoca, ma rinnovo della concessione in favore del medesimo concessionario, secondo la disciplina stabilita dal regolamento”.

In definitiva, come già sottolineato dalla sindaca e assessore al marmo, secondo la Cassazione la posizione giuridica delle aziende che hanno proposto il ricorso “deve, quindi, qualificarsi necessariamente in termini di titolarità di concessione, sicché è escluso il godimento perpetuo, essendo la concessione necessariamente temporanea. In definitiva, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo trattandosi di controversia relativa a concessioni di beni appartenenti del patrimonio indisponibile comunale e strettamente connessa all’esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione”.

Massimo Braglia

(articolo modificato il 18/02/2026 alle 18,55)


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