
Carrara La sindaca Serena Arrighi non mostra preoccupazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto bocciato l’obbligo di lavorazione in loco al 50%. Per la verità, la sentenza prende le mosse dal caso specifico dei cosiddetti beni estimati (cave considerate private) per i quali per altro l’obbligo sarebbe scattato dal 2035; il governo Meloni lo scorso ottobre ha impugnato però “in anticipo” quelle norme della legge regionale, e così la Consulta si è espressa ritenendole incostituzionali, in quanto in sostanza violano fra l’altro le norme sulla libera concorrenza. Ma ecco le parole della prima cittadina.
«Prendiamo atto della sentenza della Corte Costituzionale, con i nostri uffici siamo già al lavoro per comprendere nel dettaglio quali saranno le ripercussioni future della bocciatura degli articoli della legge regionale del 2025. Appare tuttavia evidente come questa non abbia ripercussioni sul periodo transitorio – dice la sindaca Serena Arrighi -. In questa fase così delicata è in ogni caso necessario fare valutazioni attente e precise prima di lasciarsi andare, come si legge oggi, a commenti trionfalistici o a dichiarazioni tranchant. Per quanto riguarda il Comune di Carrara la sentenza non stavolge e non scalfisce i regolamenti già approvati. A Carrara da oltre due anni ormai tutte le società di escavazione hanno firmato delle nuove convenzioni impegnandosi a rispettare l’obbligo della filiera corta, vale a dire hanno messo nero su bianco il proprio impegno a contribuire alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio reinvestendo qui una parte importante della ricchezza che guadagnano dallo sfruttamento di un bene della collettività. Noi crediamo che questo sia un passaggio importante e necessario che chiunque viva e lavori nel nostro territorio dovrebbe avere a cuore».
La sindaca entra poi nel merito della sentenza e delle ripercussioni sui regolamenti del Comune di Carrara. «Le convenzioni che sono state sottoscritte parlano chiaro e fissano per tutti obblighi precisi rispetto ai quali la sentenza della Corte Costituzionale non cambia nulla – prosegue Arrighi -. Alla base delle nuove convenzioni c’è un articolo, il 38 della legge regionale cave del 2015, che l’attuale sentenza della Corte Costituzionale non mette in discussione, al contrario. Nel proprio dispositivo i giudici riconoscono in maniera chiara la particolare specificità del procedimento di proroga del Comune di Carrara non eccependo la violazione di alcun dettato costituzionale nella stessa previsione legislativa regionale. Tutti i dispositivi e tutti i regolamenti del Comune di Carrara sono antecedenti alla legge regionale del 2025 oggetto della sentenza della corte costituzionale e quindi non sono da questa influenzati».
La sindaca non mostra preoccupazione ma correttamente si ripromette con gli uffici di valutare appieno la portata della sentenza. In questa direzione vanno anche le ordinanze collegiali del Tar che a inizio marzo, con dispositivi gemelli, hanno sospeso il giudizio rispetto ai ricorsi contro il regolamento della tracciabilità e quindi di fatto anche contro l’obbligo di lavorazione in loco.
I giudici fiorentini del Tar spiegavano infatti: “Se pure le questioni di costituzionalità proposte con il ricorso n. 39 del 24 ottobre 2025 (del governo contro la legge regionale, ndr) non investono in specifico l’art. 38 della Legge della Regione Toscana 25 marzo 2015 n. 35 (lo stesso citato dalla sindaca Arrighi, ndr), sulla cui base (in particolare, dei suoi commi 5 e 6) è stato emanato il Regolamento oggetto di gravame, l’eventuale pronuncia d’illegittimità costituzionale – di cui non è ovviamente possibile prevedere l’ampiezza – potrebbe travolgere quest’ultimo”. E facevano notare: “Esso infatti “definisce i criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale”, ponendosi in posizione servente rispetto all’onere di lavorare almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo locale previsto dalla legge, sicché l’eventuale venir meno di tale previsione regionale, a seguito dell’accoglimento delle questioni di costituzionalità, renderebbe il Regolamento gravato privo di oggetto”. Pertanto il Tar, “Considerate quindi le possibili ripercussioni sul presente giudizio della futura pronuncia della Corte Costituzionale, di cui è stato dato comunque avviso alle parti (v. verbale udienza del 25 febbraio 2026)”, sospendeva il tutto in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
Il dilemma non è da poco. La sentenza della Consulta è chiara e non lascia spazio a dubbi, è anticostituzionale imporre la lavorazione in loco. Lo dice per i beni estimati, certo, ma insomma… Al contempo, decine di imprese hanno firmato (con riserva) le convenzioni per il rinnovo pluriennale delle concessioni basate sostanzialmente su due pilastri: filiera corta e articolo 21 (progetti per la città). L’articolo 21 è stato avallato dal Tar, è operativo e su quello non ci sono dubbi. Ora bisogna innanzitutto capire cosa farà il Tar: una soluzione nel breve potrebbe essere quella di chiedere alla Corte Costituzionale se ciò che vale per i cosiddetti beni estimati, si può estendere tout court o con qualche distinguo anche alle concessioni su agri marmiferi comunali, e pertanto, prendere ulteriore tempo.
Nel frattempo, Comune e imprese probabilmente dovrebbero iniziare davvero a parlarsi e a trovare una soluzione vera al dilemma base. La domanda a cui rispondere, da profano come il sottoscritto, è semplice, ovvero, può essere legittima una convenzione se un suo pilastro – l’obbligo di filiera corta – è incostituzionale? E’ vero, sono state liberamente firmate (con riserva) quelle convenzioni, ma all’epoca non c’era questo macigno della Consulta. Che fare? Riscrivere le convenzioni, ma sostituendo l’obbligo di filiera con cosa? E se le convenzioni si volessero mantenere così, forti delle firme, senza ulteriori accordi, ma quale giudice poi non darebbe ragione a un’impresa che non ha rispettato un impegno anticostituzionale, impegno assunto quando ancora non era stato dichiarato tale?
Ripetiamo, sono riflessioni e domande da non giurista, ma da cronista che si occupa dell’argomento da decenni. E l’unica soluzione che intravvede, è quella di una concertazione vera, senza pregiudizi, prima che, come ha prefigurato il Tar, la Corte costituzionale non travolga tutto e non costringa a soluzioni affrettate. Ma in ogni caso, le parole della sindaca, quando sostiene che saranno fatte valutazioni attente e precise, sembra prefigurare uno scenario anche di confronto a tutto campo, il più auspicabile.
Massimo Braglia

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