
Carrara Da una sentenza del Tar della Toscana relativa al ricorso proposto da Calacata Crestola (avvocato Andrea Grazzini) contro il Comune di Carrara (avvocata Claudia Del Bene), emerge che il contenzioso sui canoni concessori e sui contributi di estrazione del marmo apuano è di competenza del tribunale civile.
La vicenda trae origine dalle determinazioni comunali del giugno 2022. Il Comune aveva approvato le nuove schede di valutazione merceologica e la rideterminazione dei canoni per diverse cave, tra cui la n. 17 “Ruggetta A”. La cava in questione presenta una natura complessa: è una “cava mista”, composta per circa la metà da agri marmiferi appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune e per la restante metà da “beni estimati”. La società concessionaria aveva impugnato gli atti contestando l’istruttoria tecnica dell’ente, i criteri di calcolo del valore del materiale e l’applicazione delle aliquote per la stima del contributo estrattivo. I giudici fiorentini, confermando un orientamento ormai consolidato, hanno stabilito che le controversie relative alla quantificazione di canoni e contributi di estrazione non investono l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale della Pubblica Amministrazione. Al contrario, si tratta di meri accertamenti tecnici ed economico-aziendali, basati sulla verifica della qualità della produzione e sui relativi prezzi di mercato. Inoltre, il TAR ha ribadito la natura giuridica del contributo di estrazione: non un tributo, bensì un indennizzo riconosciuto alla collettività per il ristoro dei danni ambientali ed infrastrutturali derivanti dallo sfruttamento della risorsa naturale. Quando si discute del quantum economico, Comune e imprese si trovano quindi su un piano paritetico di diritto privato. La decisione segna un punto di chiarezza procedurale di primaria importanza per l’intero distretto lapideo. Le liti sugli importi dovuti per la coltivazione dei bacini marmiferi dovranno essere riassunte dinanzi al giudice civile.

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